Il medico Tizio dimette dall’Ospedale il paziente Caio cui, prima delle dimissioni, somministra il farmaco Alfa che, tra l’altro, provoca forte sonnolenza per cui chi lo assume non può guidare per tutta la giornata o almeno nelle 12 ore successive alla somministrazione. Tizio non avverte Caio di tali effetti collaterali e quest’ultimo si allontana da solo dall’ospedale. Qualche giorno dopo Tizio viene a sapere che Caio, appena dimesso, è rimasto vittima di un grave sinistro stradale e, temendo conseguenze penali per la sua condotta, si rivolge ad un legale di fiducia per un parere.
Nella fattispecie in esame occorrerà preliminarmente verificare le cause all’origine del sinistro stradale, ovvero se l’evento sia stato determinato dalle precarie condizioni psicofisiche di Caio, alla guida nonostante ciò.
Se così fosse e l’evento lesivo si fosse comunque verificato, perché ad esempio determinato da terzi, il 2’ comma dell’art. 41 cp escluderebbe il nesso di causalità tra la condotta omissiva di Tizio e l’evento lesivo subito da Caio. In questo caso, l’ammissione del medico non costituirebbe di per sé un reato e dunque (sempre con riferimento al comma citato) non vi sarebbero incertezze nel sgombrare il campo del rischio penale.
Al contrario, se l’evento lesivo fosse stato determinato dalle alterate condizioni psicofisiche di Caio (riconducibili agli effetti collaterali del farmaco Alfa), questo si potrebbe addebitare alla condotta di Tizio per omessa informazione circa gli effetti collaterali del farmaco: in questa ipotesi la penale responsabilità ex art. 590 cp ricadrebbe in capo al medico ai sensi del comma 2’ dell’art. 40 cp.
Ciò in quanto l’informazione sugli effetti collaterali del farmaco avrebbe ragionevolmente impedito che Caio si sarebbe potuto mettere alla guida del mezzo o comunque avrebbe esaurito i compiti di garanzia del medico cui non si sarebbe potuto rimproverare nulla se il paziente avesse comunque guidato il mezzo. L’obbligo di informazione sugli effetti collaterali del farmaco discende dalla posizione di garanzia assunta dal medico nei confronti del paziente per la relazione terapeutica; tale relazione impone al medico di attivarsi a tutela della salute del paziente (S.VI 09/10819).